
La legge sull’equo compenso in vigore dal 20.5.2023
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.104 del 5.5.2023, la legge 21.4.2023 n. 49, titolata “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, è entrata in vigore il 20 maggio 2023.
Dopo la citata data del 20 maggio 2023 non è più consentito stipulare convenzioni con i professionisti – ordinistici e non – che prevedano compensi irrisori o clausole capestro e, comunque, un compenso non equo ai seguenti soggetti:
- alle imprese bancarie e assicurative nonché alle loro società controllate e mandatarie;
- alle imprese che, nell’anno precedente al conferimento dell’incarico, hanno occupato più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi superiori a 10 milioni di euro;
- alle Amministrazioni pubbliche e società a partecipazione pubblica.
Perché sia equo il compenso deve rispondere a due requisiti:
- a) essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto ed al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
- b) essere conforme ai parametri approvati con decreto ministeriale.
Se manca uno dei due requisiti il compenso non è equo.
La legge n. 49/2023 disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché la nullità di ulteriori specifiche clausole, indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista ed impresa.
Per una reale ed effettiva tutela del professionista nei confronti dei soggetti cui si applica la legge n. 49/2023, sono stati introdotti efficaci strumenti processuali, tra cui si segnala un indennizzo a favore del professionista e la possibilità, da parte dei Consigli nazionali dell’ordine, di attivare una class action, oltre a trasformare il parere di congruità sulla parcella dell’Ordine professionale in titolo esecutivo.
Occorre evidenziare che la disciplina di cui alla legge n. 49 del 2023 sull’equo compenso non ha valore retroattivo e si applica solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore e cioè dopo il 20 maggio 2023.
I contratti “pendenti” al 20 maggio 2023 continueranno ad essere efficaci pur in violazione dell’equo compenso.