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Apr

Indebito previdenziale e recupero al netto delle ritenute fiscali

 

Con circolare n. 174 del 2021 l’Inps ha disciplinato le modalità di restituzione di somme indebitamente erogate a titolo di pensioni e prestazioni previdenziali, tassate negli anni precedenti, al netto delle imposte trattenute al momento dell’erogazione. Ciò a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, disciplinante le modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto che ha introdotto, con finalità di semplificazione, nell’articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il comma 2-bis, ai sensi del quale le somme restituite al soggetto erogatore, “se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.

La disposizione in esame ha, inoltre, previsto in favore del sostituto d’imposta, quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, in luogo del rimborso, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza i limiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con il citato articolo 150 il legislatore ha inteso, quindi, deflazionare il contenzioso civile e amministrativo derivante dalla pregressa normativa e dalla connessa prassi dell’Amministrazione finanziaria in forza delle quali il sostituto d’imposta era tenuto a richiedere al percettore la restituzione delle somme indebite – se assoggettate a tassazione in anni precedenti – al lordo delle ritenute fiscali, mentre il contribuente era onerato al recupero delle ritenute subite attraverso il meccanismo della deduzione degli oneri dal reddito complessivo dell’anno di imposta in cui era avvenuta la ripetizione della somma lorda.

La disposizione si colloca nell’ambito di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la  restituzione in oggetto deve riguardare solo le somme effettivamente percepite dal contribuente in quanto entrate nella concreta disponibilità del percettore.

Tale nuova modalità di restituzione è stata di recente oggetto di disciplina da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 14 luglio 2021, avente ad oggetto “Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti. Articolo 150 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) e articolo 10, commi 1, lettera d-bis), e 2-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)”.

Con la  circolare Inps n. 174 del 2021 si forniscono le indicazioni operative limitatamente alla nuova modalità di restituzione al netto delle somme indebitamente percepite disciplinata dall’articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020.