I nuovi parametri forensi (D.M.13.08.2022 n. 147)
I nuovi parametri forensi
Numerose sono le novità risultante dall’ultima modifica parametrica di cui al dm 13 agosto 2022 n.147, novità che sinteticamente si riportano.
– Valori parametrici adeguati al costo della vita.
I valori parametrici del dm n.55/2014 sono stati adeguati all’aumento del costo della vita in base agli indici istat a decorrere dal 2014, con una percentuale del 5%, adeguamento certamente insufficiente stante il rialzo dell’inflazione in questi ultimi tempi.
– Aumenti e diminuzioni in percentuale dei valori base dei parametri.
E’ stata introdotta un’unica percentuale che regola gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri; tale percentuale è del 50% con conseguente modifica dell’art.4, comma 1, e dell’art.12, comma 1, e dell’art.19, comma 1, nelle parti in cui prevedono percentuali di aumenti e diminuzioni diverse da quella del 50%. Ciò limita il potere discrezionale del giudice nella liquidazione del compenso dell’avvocato.
– Espressione “di regola” nella determinazione del compenso.
Al fine di evitare disparità di trattamento e garantire una uniforme applicazione della disciplina parametrica, è stata eliminata l’ espressione “di regola” ove prevista nel decreto parametrico.
L’uso della locuzione “di regola” nella liquidazione giudiziale del compenso aveva creato spesso notevoli disparità di trattamento, stante l’ampia discrezionalità attribuita all’autorità giurisdizionale.
– Conciliazione e transazione della lite ed aumento del compenso.
Al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell’avvocato e di remunerare adeguatamente l’attività professionale dell’avvocato per perfezionare la transazione, il dm n.147/2022 fa chiarezza sull’interpretazione dell’art.4, comma 6, d.m. n.55/2014, norma che ha avuto applicazioni non sempre concordanti. Infatti vi sono contrasti interpretativi sulla quantificazione del compenso dell’avvocato nel caso di conciliazione giudiziale o transazione; in particolare, se il compenso aggiuntivo maturato per la perfezionata transazione debba intendersi pari ad un quarto oltre il compenso liquidabile per la fase decisionale. Per meglio chiarire la norma in questione, il dm n.147/2022 chiarisce il “contenuto”del menzionato art.4, statuendo: “Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per a fase decisionale,aumentato di un quarto, fermo restando quanto maturato per l’attività precedentemente svolta” (e non più “fino ad un quarto”) .
– Mediazione e negoziazione.
Per il procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita il dm. 147/2022 prevede che i parametri previsti per tali attività siano aumentati del 30% rispetto agli attuali importi. In particolare prevede che “Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione assistita sono aumentati del 30 per cento” E ciò al fine di rendere maggiormente remunerata l’attività impegnativa svolta dall’avvocato e conveniente per la parte che definisce in tempi rapidi con una soluzione concordata la propria controversia.
Sarebbe stato opportuno scindere (con distinte tabelle) l’ipotesi di mediazione da quella di negoziazione atteso che l’attività di negoziazione è demandata interamente all’avvocato, senza alcun intervento di terzi (come avviene invece nella mediazione).
Occorre evidenziare come allo stato nessuna attenzione sia stata dedicata alla mediazione penale ed all’attività stragiudiziale in sede penale.
- Compenso per tariffa oraria.
Le tabelle parametriche di cui ai d.m. nn. 140/2012, 55/2014 e 37 del 2018, non prevedono alcuna “quantificazione” per il compenso orario, anche se tale quantificazione potrebbe sembrare superflua in quanto l’avvocato ed il cliente possono pattuire liberamente il compenso.
Il dm.n.147/2022 prevede espressamente la tariffa oraria e quantifica il compenso orario in una forbice di valori compresa tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora da determinarsi, comunque, tra le parti in base alla loro autonomia negoziale. Occorre evidenziare, infatti, che occorre una espressa manifestazione di volontà delle parti (“pattuizione”), per cui i valori monetari indicati possono essere applicati solo con un espresso consenso delle parti stesse, che potrebbero trovare conveniente e/o utile avvalersi della tariffa oraria, che resta quindi una opzione e non un obbligo ed andrà sempre concordata tra le parti.
- Riparametrazione parametri previsti per i giudizi amministrativi
Sono state introdotte nuove regole sui compensi per le attività di difesa e assistenza nei giudizi amministrativi. Infatti per i giudizi amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) il dm. n.147/2002 prevede:
- un aumento del 20% del compenso previsto dai vigenti parametri per la fase introduttiva, qualora venga proposto ricorso incidentale;
- un aumento per la fase cautelare monocratica qualora venga svolta attività ulteriore oltre all’stanza cautelare;
- nel caso di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato è dovuto il compenso previsto dalla tabella 22 per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, nonché il 50% del compenso previsto per la fase
- in materia di pubblici contratti, la espressa previsione che l’utile effettivo o il profitto atteso in relazione all’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato, si intendono, al fine di individuare il valore della controversia per l’applicazione dei parametri, quanto meno, non inferiori al 10% del valore dell’importo dell’appalto.
- Nuovi parametri per attività stragiudiziale e semplificazione della disciplina.
Il dm. n.147/2022 prevede un nuovo criterio per la determinazione dei parametri per le attività stragiudiziali. In particolare la nuova disciplina prevede:
- quando l’affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte. E ciò a differenza della vigente disciplina parametrica che prevede un compenso omnicomprensivo;
- una semplificazione della disciplina per la determinazione del compenso per le prestazioni stragiudiziali per gli affari di valore superiore ad euro 520.000,00 con un compenso calcolato in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell’affare, con l’introduzione di una nuova ed apposita tabella (25).
– Giudizi innanzi alla Corte di Cassazione: compenso per memoria ex art.378 cpc.
Per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, soprattutto quelli in materia tributaria, previdenziale e lavoro, l’udienza (pubblica o da remoto) viene ormai fissata a distanza di 4/5 anni dal ricorso introduttivo. Ciò comporta la necessità di adeguare gli scritti difensivi alla nuova realtà, in quanto sono noti i continui mutamenti giurisprudenziali e legislativi in materia tributaria, previdenziale e lavoro. La memoria ex art.378 cpc, in una materia in continua evoluzione, si rende necessaria, e sempre più spesso ha la sostanza di un nuovo ricorso (o controricorso) e non più di una mera memoria illustrativa dei motivi o della confutazione degli stessi.
Per la memoria ex art.378 cpc il decreto parametrico n.55/2014 e successive modificazioni, non prevede alcun compenso.
Tale carenza viene risolta dal nuovo decreto parametrico prevedendo che, per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, allorquando le parti depositano, entro e non oltre 5 giorni prima dell’udienza, una memoria ai sensi dell’art.378 cpc,, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio può essere aumentato fino al 50 per cento.
- Procedure concorsuali: nuove tabelle parametriche.
Importanti novità sono state previste per le procedure concorsuali attesa, peraltro, la carenza “parametrica” in tale materia. Viene colmata la lacuna dei parametri vigenti per la difesa e l’assistenza nelle procedure concorsuali con l’introduzione di apposita tabella. Infatti il dm. n.147/2022 prevede:
- una apposita tabella (20-bis che si aggiunge alla tabella n.20 relativa ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento) per l’assistenza nell’accertamento del passivo,con 4 fasi (fasi di studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione e fase decisionale). E ciò in quanto se è vero che in taluni casi la domanda di insinuazione al passivo non comporta particolari difficoltà, è altrettanto vero che in alcuni casi la domanda di insinuazione al passivo comporta una attività complessa sul piano dell’impegno e della responsabilità del professionista.
Quando la domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto crediti di lavoro dipendente i valori di cui alla tabella del Tribunale (tabella 2) possono essere diminuiti del 50 per cento. Tale prevista riduzione è, però, incomprensibile in quanto le domande di insinuazione dei crediti di lavoro sono complesse e di difficile “trattazione” anche perché sono sempre collegate alla richiesta al Fondo Inps.
- Per il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare il nuovo decreto parametrico prevede l’applicazione della tabella (tabella 12) relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello. – Avvocato curatore del minore e criteri di liquidazione del
Il dm n.147/2012 prevede che per le attività difensive svolte dall’avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri dalle tabelle parametriche relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato.
– Volontaria giurisdizione e contenziosi incidenti su diritti.
. Il dm. n.147/2022 prevede espressamente che i parametri previsti dalla tabella parametrica n.7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa. Ne consegue che per i procedimenti dal carattere contenzioso di tali procedimenti, l’attività difensiva svolta dal legale va liquidata applicando le corrispondenti tabelle parametriche relative ai giudizi di cognizione (a secondo del grado di giudizio).
– Processo penale e nuovi parametri.
Nel penale viene introdotta una modifica dei parametri con riferimento a specifiche attività”disattenzionate” dalla previgente disciplina.
Per le indagini difensive i compensi previsti dalla tabella parametrica (tabella 15) sono aumentati del 20% allorquando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.
Per i procedimenti innanzi il Magistrato di sorveglianza viene prevista apposita tabella parametrica (distinta da quella prevista per il Tribunale di Sorveglianza) con tre fasi (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale).
– In caso di subentro nell’attività difensiva il compenso previsto per la fase di studio della controversia va in ogni caso riconosciuto, se richiesto, per l’esame e lo studio degli atti, anche ove tale attività venga svolta dal professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase degli atti introduttivi.
– Giudizi introdotti con mala fede o colpa grave.
Al fine di contribuire a deflazionare i carici giudiziari scongiurando la proposizione di cause introdotte con mala fede o colpa grave, e/o bagattellari o strumentali, il dm n. 147/2022 prevede che in caso di responsabilità processuale ex art.96 cpc, il compenso dovuto all’avvocato soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Nei casi di inammissibilità,improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto,ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.
. – Conclusioni
Occorre evidenziare che la nuova disciplina parametrica ignora completamente i procedimenti in materia di famiglia, nonostante il notevole contenzioso in materia. E’ auspicabile che il prossimo rinnovo parametrico (fra due anni?) introdurre per la procedure giudiziali familiari (separazioni, divorzi, modifiche) una tabella specifica, tenendo conto anche della liquidazione della fase presidenziale, nonché per le procedure di separazione consensuale e divorzio congiunto. E’ certamente sarebbe utile la previsione di un compenso forfettariamente individuato per i ricorsi consensuali e congiunti, mentre per i procedimenti contenziosi sarebbe utile una espressa previsione del valore di tali controversie superando il “valore indeterminato” fissato dalla giurisprudenza.
Carente è anche la previsione di specifici compensi professionali per l’assistenza di colleghi o altri professionisti avanti i Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD) ed i procedimenti disciplinari in genere, procedimenti, purtroppo, sempre più ricorrenti.
Altra carenza dell’attuale proposta è la mancata previsione di apposta tabella – o quantomeno fissazione di criteri anche per il valore cui fare riferimento – per le “indennità” ai tutori ed amministratori di sostegno, e ciò al fine di garantire provvedimenti liquidatori omogenei.
Altra carenza dell’attuale disciplina è la mancanza di ogni “intervento” per l’attività di assistenza svolta dall’avvocato nelle procedure di sovraindebitamento e negoziazione assistita in materia di crisi di impresa.
Avv. Leonardo Carbone
gazzetta ufficiale 236 del 2022